ANAA Scuole

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Associazione Nazionale Assistenti Amministrativi

ATA: la mezzora di pausa dopo le 7:12 – Vuoto normativo in caso di straordinario

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Esaminiamo le fonti normative che regolano l’orario di lavoro per il personale ATA e, come/quando, si applica la mezzora di pausa.

L’istituto della pausa dal lavoro è disciplinato da:

  • 8 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66

Art. 8 – Pause

  1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
  3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all’articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell’articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.

Ecco come disciplina la “pausa di almeno 30 minuti” il Contratto Collettivo:

  • CCNL 2006/09

Art. 51 – Orario di Lavoro ATA

  1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
  2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri:
  • l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;
  • ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
  • miglioramento della qualità delle prestazioni;
  • ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
  • miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
  • programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
  1. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
  2. In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.
  • CCNL 2019/21

Non disciplina la pausa per il recupero delle energie psicofisiche del dipendente, ma le modalità di articolazione dell’orario di lavoro:

Art. 63 Modalità di articolazione dell’orario di lavoro

Art. 64 Orario di lavoro flessibile

Art. 65 Orario plurisettimanale

Art. 66 Turnazioni

Da una prima disamina è chiaro che, è attraverso il CCNL che vengono dettate le modalità di applicazione dell’istituto della pausa, che può/deve usufruire il lavoratore durante l’orario di servizio giornaliero.

Ciò che non è stato regolamentato nel CCNL è la durata massima della pausa, l’art. 51 comma 3 dice solamente che la pausa deve essere minimo di 30 minuti; sempre lo stesso comma, in modo imperativo, stabilisce che la pausa è “obbligatoria” se l’orario di servizio eccede le 7 ore e 12 minuti giornaliere, ciò per il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.

Questo però è legato agli art. 63, 64, 65 e 66 del CCNL 2019/21, quindi in regime di orario ordinario, ma quando si sconfina nell’orario straordinario il CCNL non disciplina l’istituto della pausa.

Ecco 2 esempi tra i più comuni in cui la pausa del lavoratore non può essere contemplata, dove il personale ATA presta servizio in 5 giorni settimanali, per 7 ore e 12 minuti giornaliere.

  1. C’è la riunione per il giorno x del Consiglio d’Istituto, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e il DSGA dispone l’orario di lavoro per il CS che presterà servizio in quella giornata, dalle ore 12.30 alle ore 19.42 già prevedendo nell’orario un possibile allungamento della riunione. Il giorno della riunione alcuni membri del CDI sono in ritardo, manca il numero legale e la seduta inizia alle ore 18.00 e termina alle ore 20.15. In questo caso credo sia necessario riconoscere la continuità di servizio del CS, che terminerà il proprio orario di lavoro ben oltre le 19.42, per attendere l’uscita dei consiglieri, per il ripristino dei locali e la chiusura della scuola.
  1. Alle 15.00 arriva negli uffici di segreteria, una pratica urgente e impegnativa, da terminare e consegnare all’ATP entro le ore 18.00 dello stesso giorno, ma l’orario ordinario degli AA per alcuni è già terminato e per altri termina alle 15.10, vista la straordinarietà della situazione, per il dipendente che presterà il servizio allungando il proprio orario di lavoro, si dovrà riconoscerne la continuità, senza pausa, perché effettivamente non usufruita, essendo questo un evento imprevedibile.

Penso sia ragionevole affermare che, nell’orario ordinario del personale ATA dopo le 7 ore e 12 minuti, la pausa di almeno 30 minuti è obbligatoria, ma nulla è normato sull’estendersi dell’orario lavorativo, dopo le 7:12 h, a causa di un evento straordinario, ed essendo appunto un evento imprevedibile, non è possibile interrompere il pubblico servizio, quindi l’orario di lavoro deve essere riconosciuto per intero, senza interruzioni o pause.

Per concludere suggerisco di inserire nella Contrattazione Integrativa d’Istituto 2 specifici articoli:

  1. Indicazione della durata massima della pausa per il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore
  2. In caso di straordinario, dopo le 7 ore e 12 minuti, l’orario di lavoro deve essere riconosciuto per intero, senza interruzioni o pause, se non richieste dal lavoratore.

04/03/2024

Il Presidente

Diego MILAN