ANAA Scuole

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Associazione Nazionale Assistenti Amministrativi

IL DIRETTORE S.G.A. ORA AD INCARICO A TERMINE

Con la stipula del nuovo CCNL 2019/21 il DSGA cambia completamente veste, nel nuovo sistema di classificazione è transitato nell’Area dei FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE che racchiude i profili D e C del precedente contratto:

Allegato B

TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA

 Attuale sistema di classificazione                         Nuovo sistema di classificazione

Area                                                                    Area

                                         D e C                                      FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI

 

Art. 55 elevata qualificazione

 Omissis

 2 Ciascuna delle posizioni di cui al comma 1 costituisce oggetto di un incarico a termine di Elevata qualificazione (EQ) attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione.

Omissis

5 L’incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dall’Ambito territoriale – al personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione sulla base dei criteri e dei requisiti oggetto di confronto cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali). […]

6 Ferma restando la durata triennale dei singoli incarichi, ai dipendenti che, sulla base del previgente ordinamento professionale, erano inquadrati nell’area dei DSGA è garantito, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, l’incarico di DSGA nonché il diritto di precedenza laddove presentino domanda per la stessa sede ove hanno svolto l’incarico nel triennio precedente.

 Omissis

In base al comma 6 dell’art. 55, in servizio ci saranno 2 tipi di DSGA, uno a tempo indeterminato ed il secondo ad incarichi triennali.

 ART. 56 Trattamento economico del personale con incarico di DSGA

1 Al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, è corrisposta un’indennità di direzione che si compone di una parte fissa, pari ad euro 2.764,20 annui lordi e di una parte variabile, i cui importi minimi sono indicati nella tabella di cui all’Allegato C. L’indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) comma 2, lett. a) è possibile incrementare le misure degli importi indicati nell’Allegato C – Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità di direzione parte variabile, anche a valere sui fondi previsti dalla legge 160/2019.

 Omissis

 4 Al personale titolare di incarico di DSGA possono essere corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM – da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l’offerta formativa.

In base al comma 1 e 4 dell’art. 56, al DSGA non viene riconosciuto il pagamento delle prestazioni eccedenti perché comprese nell’indennità di direzione parte variabile, pertanto se una prestazione eccede l’orario di servizio potrà solo essere recuperata attraverso dei riposi compensativi.

ART. 57 Sostituzione del titolare di incarico di DSGA

1 Nel caso in cui il titolare di incarico di DSGA si assenti per un periodo superiore a 15 giorni o comunque di durata tale da compromettere il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica o educativa, il dirigente scolastico conferisce un incarico temporaneo di DSGA ad altro personale in servizio presso l’istituzione scolastica ed inquadrato nell’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione o, in sua assenza, nell’Area degli assistenti che, a sua volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.

2 Al personale che, ai sensi del comma 1, sostituisce il titolare di incarico di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio.

3 Qualora nella vigenza del contratto triennale di cui al comma 5 dell’art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione), il titolare dell’incarico di DSGA sia assente dall’inizio e per l’intero anno scolastico (fino al 31 agosto), o per un unico periodo continuativo superiore a 3 mesi, l’Ambito territoriale:

  1. a) conferisce un incarico di DSGA ad altro funzionario privo di incarico di DSGA in servizio presso la stessa o diversa istituzione scolastica, secondo i criteri definiti dal MIM previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali);
  2. b) laddove non siano presenti funzionari privi di incarico di DSGA, può conferire un incarico ad interim ad altro funzionario titolare di incarico di DSGA.

4 Al personale che, ai sensi del comma 3, lett. a) viene conferito un incarico temporaneo di DSGA è corrisposta, per ogni giorno di effettivo servizio e con risorse a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, l’indennità di cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in luogo del compenso individuale accessorio.

5 Nelle ipotesi di cui al comma 3, lett. b), lo svolgimento dell’incarico ad interim è retribuito con una indennità pari al 100% dell’indennità di direzione relativa all’istituzione scolastica presso cui è conferito l’incarico, finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di detta istituzione.

L’Art. 57 disciplina la modalità di sostituzione del DSGA ed il relativo compenso, il comma 1 è riferito alle assenze brevi e sarà il dirigente scolastico ad attribuire l’incarico di sostituzione, mentre con il comma 3 si da incarico all’Ambito territoriale, la sostituzione delle assenze per l’intero anno scolastico e quelle superiori a 3 mesi.

Il compenso per la sostituzione del DSGA è previsto con la sola indennità quota variabile e fissa, mentre l’ex indennità per espletamento di funzioni superiori, probabilmente, sono ricomprese nello slittamento momentaneo nell’Area delle E.Q.

Art. 58 Progressioni tra le aree

1 Le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

 Omissis

 Art. 59 Norme di prima applicazione

 Omissis

 4 Fermo restando il potere di autotutela dell’Amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore delle stesse viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al presente Capo.

I nuovi DSGA saranno inquadrati in EQ con incarichi triennali e a tempo determinato?

 Omissis

 5 […] la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all’ Allegato D.

6 Il Ministero dell’istruzione definisce in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a4) (Livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 4, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%:

  1. a) esperienza maturata nell’area di provenienza;
  2. b) titolo di studio;
  3. c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

7 Nel passaggio dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e delle elevate qualificazioni, nella valutazione dell’esperienza maturata nell’area di provenienza costituisce pre-requisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l’aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi. Analogamente, nei passaggi dall’Area degli operatori all’Area degli Assistenti, costituisce pre-requisito di partecipazione alla procedura di cui al presente articolo l’aver svolto a tempo pieno – con contratto a tempo determinato – le mansioni dell’area e profilo per cui si concorre.

8 Le progressioni di cui al comma 5 sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018 relativo al personale destinatario del presente Capo.

9 Fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del presente Capo, fatto salvo quanto previsto al comma 10.

10 I dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno previsto dal nuovo ordinamento e non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

 

Abrogazioni

Dall’entrata in vigore del presente Capo di cui all’art. 59 (Norme di prima applicazione) sono abrogati gli articoli da 46 a 50 del CCNL 29/11/2007, l’art. 79 del CCNL 29/11/2007 limitatamente al personale ATA, il CCNL 25/07/2008. Sono inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all’ordinamento professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente richiamate nel presente CCNL.

 

 

ALLEGATO A

DECLARATORIA DELLE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA – SETTORE SCUOLA

 

AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE

omissis

Specifiche professionali:

omissis

 

Requisiti di base per l’accesso

Per il personale destinato ai servizi amministrativi:

Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Per il personale destinato ai servizi tecnici:

Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

 

 

Allegato D

CORRISPONDENZA DI CUI ALL’ART. 59, COMMA 5, PER IL PERSONALE ATA Progressione di Area Requisiti

 Assistenti da Area degli Assistenti ad Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione

  1. laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione

oppure

  1. diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione

Non è chiaro, nell’Allegato A per accedere alle EQ è sufficiente una laurea triennale ma nell’Allegato D prevede la laurea magistrale??

 

Da ciò che si evince, credo si possa parlare di una vera rivoluzione, i DSGA avranno solo incarichi a termine.

Ci saranno un numero X di DSGA di ruolo che avranno il posto assicurato fino alla pensione, tutti gli altri presenti in EQ saranno a disposizione, una volta ricoperti i 100% dei posti da Direttori nelle scuole, dal 101% in poi che succederà? Gli EQ faranno gli AA? Con quale retribuzione verranno ricompensati, con EQ oppure con AA?

Li, 15.07.2023

                                                                                          Il Presidente

                                                                                          Diego Milan

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