ANAA Scuole

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Associazione Nazionale Assistenti Amministrativi

Analisi di ANAA Scuola: Scheda di lettura FLC CGIL su sostituzione e indennità DSGA 2023-2024

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Ad ANAA Scuole sorgono dei dubbi interpretativi, in riferimento alla “Scheda di lettura FLC CGIL su sostituzione e indennità DSGA 2023-2024” pubblicata dalla FLC CGIL Scuola.

Di seguito i punti analizzati:

  • 50, comma 4 – il titolare della 2^ posizione economica è tenuto alla sostituzione del Dsga per periodi temporanei;

Condividiamo l’analisi peccato che nel CCNI all’art. 14 sia scritto:1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico, a causa dell’esaurimento della graduatoria permanente di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all’articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008 le cui modalità attuative sono regolamentate dall’Accordo nazionale 12 marzo 2009.”

Non è mai stata emanata una nota di chiarimento, tra MIM e OOSS, se chi ha la seconda posizione economica è obbligato alla sostituzione del DSGA nella scuola di titolarità ed eventualmente per quanto tempo.

Per ora il MIM lo ha sempre interpretato come obbligo, visto che all’art. 14, ai successivi comma 2 e 3, prevede il consenso da parte dell’AA ad accettare il contratto di utilizzazione, infatti è esplicitato che l’incarico può essere conferito “sempre con personale in servizio nell’istituzione scolastica che si renda disponibile”.

  • Questo incarico può essere conferito anche ai Dsga di ruolo, disponibili all’affidamento in “reggenza” su altra scuola normo-dimensionata. Sempre qualora non ci fosse personale all’interno all’Istituzione scolastica disposto ad accettare l’incarico.

L’incarico di reggenza ai DSGA di ruolo è prevista in surroga agli incarichi da conferire agli assistenti amministrativi presenti nella “Graduatoria Provinciale degli assistenti amministrativi a tempo indeterminato aspiranti all’incarico di DSGA sui posti vacanti e/o disponibili”.

  • Pertanto, il contratto integrativo nazionale prevede prioritariamente la sostituzione da parte dell’Assistente amministrativo interno alla scuola e, solo in assenza di questo, la sostituzione esterna da parte dell’ambito territoriale tramite conferimento di incarico ad un assistente amministrativo facente funzione o ad un Dsga reggente.

L’incarico può essere dato solo al personale interno assistente amministrativo ma solo se a tempo indeterminato.

Il personale A.A. a tempo determinato potrà prendere l’incarico solo se, ha il titolo di studio previsto per l’area di accesso e sarà prorogato l’accordo stipulato con il “Verbale d’Intesa del 12/09/2019”, già confermato l’anno scolastico successivo con “Nota 28879 del 21 settembre 2020 – Indicazioni copertura posti disponibili-vacanti DSGA”, ma per ora non confermato.

Diversamente non potranno prendere incarichi perché non è prevista normativa a supporto.

Verbale d’Intesa del 12/09/2019

[…]

mediante conferimento di incarico ad assistenti amministrativi non di ruolo che, già nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL 2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili;

mediante conferimento di incarico ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all’interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL 2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti), che dichiarino la disponibilità ad accettare l’incarico di DSGA su uno dei posti disponibili

[…]

m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0028879.21-09-2020

            […]

Al punto 4), si prevede che il conferimento dell’incarico possa essere disposto in favore di assistenti amministrativi non di ruolo che siano già stati nominati o chiamati in ordine di graduatoria per il conferimento di una supplenza relativa al profilo di appartenenza e che già abbiano svolto l’incarico di DSGA nell’a.s. 2019/2020. Tale possibilità è comunque subordinata al possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti). Al riguardo si rinvia alla Tabella A allegata al DM n. 863 del 18.12.2018 per l’individuazione dei titoli di diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale che costituiscono titolo di accesso alla procedura concorsuale per il profilo professionale di DSGA.

[…]

Con la firma del nuovo CCNL è prevista una rivoluzione, si è introdotta l’area E.Q., dequalificando l’area da D a C e precarizzando il DSGA con incarichi triennali, staremo a vedere ciò che produrrà questo poco lungimirante Contratto, quello che è certo, è che sarà un buco nell’acqua.

Con queste premesse nessuno vorrà più ricoprire il ruolo del DSGA, come è stato per il concorso 2018 il 50% dei nuovi assunti già se ne andato in altre pubbliche amministrazioni, semplicemente perché pagati molto meglio e anche in profili di area C, 2.400 posti di DSGA erano disponibili nel 2018 e 2700 nel 2023.

Bisogna per prima cosa retribuire correttamente il DSGA in base alla complessità del ruolo e del lavoro svolto come previsto dall’art. 36. della Costituzione: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita’ e qualita’ del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa e’ stabilita dalla legge.

 

Li, 17/09/2023

Il Presidente di ANAA Scuole

Diego Milan