Viste le differenti interpretazioni e le complessità applicative della norma, ANAA Scuole cerca di fare chiarezza con il seguente approfondimento operativo.
La gestione delle assenze per visite specialistiche del personale ATA rappresenta spesso un punto critico per le segreterie scolastiche, a causa dell’intreccio tra monte ore specifico, disciplina della malattia e trattamento economico accessorio. Con l’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 e le successive integrazioni del 2024, il quadro normativo ha delineato confini precisi che richiedono un’applicazione rigorosa per evitare errori amministrativi o disparità di trattamento.
L’obiettivo di questo contributo è fornire una guida schematica e risolutiva, che distingua chiaramente quando l’assenza debba essere imputata al monte ore delle 18 ore annue e quando, invece, ricada nella disciplina della malattia standard.
Indicazioni operative relative all’Art. 69 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (Integrato dal CCNL 2024)
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici per il Personale ATA
Si riporta di seguito la disciplina aggiornata relativa alle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, ai sensi dell’Art. 69 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Istruzione e Ricerca.
1. Ambito di applicazione e monte ore
Tale tipologia di permessi è riconosciuta esclusivamente al Personale ATA (Assistenti Amministrativi, Tecnici, Collaboratori Scolastici, ecc.).
- Monte ore annuo: Il personale ATA ha diritto a fruire di un massimo di 18 ore retribuite per anno scolastico.
- Finalità: I permessi sono specificamente destinati a:
- Visite mediche;
- Terapie;
- Prestazioni specialistiche;
- Esami diagnostici.
2. Modalità di fruizione e trattamento economico
I permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto (periodo massimo di conservazione del posto), ma presentano regole specifiche a seconda della modalità di fruizione:
- Fruizione Oraria:
- L’utilizzo può avvenire anche per frazioni inferiori all’ora. Il tempo detratto dal monte ore è pari alla durata effettiva dell’assenza, comprensiva dei tempi di percorrenza dalla sede di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa.
- Incompatibilità (Comma 3): I permessi orari non sono fruibili nella medesima giornata insieme ad altre tipologie di permessi ad ore (es. permessi brevi a recupero). Fanno eccezione i permessi di cui alla 104/1992 e i congedi disciplinati dal D.Lgs. n. 151/2001.
- Trattamento economico: A differenza della malattia standard, la fruizione oraria non è assoggettata alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi 10 giorni.
- Computo comporto (Comma 4): Ai fini del calcolo del periodo di comporto, 6 ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente a una intera giornata lavorativa.
- Fruizione Giornaliera:
- I permessi possono essere fruiti cumulativamente per l’intera giornata lavorativa (Comma 5). In questo caso, l’incidenza sul monte ore annuo sarà pari all’orario di lavoro che il dipendente avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
- Trattamento economico (Comma 6): Se fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio è sottoposto alla medesima decurtazione prevista per i primi 10 giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
3. Visite specialistiche imputabili a Malattia (Commi 11, 12 e 14)
In determinati casi, l’assenza non viene detratta dal monte ore delle 18 ore, ma viene considerata Malattia a tutti gli effetti:
- Concomitanza con patologia in atto: Se la visita avviene durante un periodo di incapacità lavorativa temporanea per una patologia già in corso, l’assenza è imputata alla malattia (Comma 11).
- Incapacità determinata dalla prestazione: Se l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche della visita stessa o dall’impegno organico richiesto (es. esami invasivi), l’assenza è imputata alla malattia. L’attestazione deve riportare esplicitamente tale stato di incapacità (Comma 12).
- Terapie croniche o ricorrenti: Per i dipendenti che devono sottoporsi periodicamente a terapie (es. chemioterapia, dialisi) è sufficiente un’unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti secondo un calendario prestabilito (Comma 14).
4. Adempimenti del dipendente
Per la fruizione dei permessi, il dipendente deve osservare i seguenti obblighi:
- Domanda di fruizione: Deve essere presentata con un termine di preavviso di almeno 3 giorni. In casi di comprovata urgenza, la richiesta può essere presentata nelle 24 ore precedenti e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno dell’assenza.
- Giustificazione: L’assenza deve essere giustificata tramite attestazione rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura (pubblica o privata) presso cui è stata effettuata la prestazione. L’attestazione deve indicare l’orario di inizio e fine della prestazione e, qualora necessario, i tempi di percorrenza.
5. Part-time
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il monte ore di 18 ore è riproporzionato in base alla prestazione lavorativa settimanale prevista dal contratto individuale.
6. Alternative alla fruizione
In alternativa ai permessi dell’Art. 69, il dipendente può sempre optare per:
- Permessi orari a recupero;
- Permessi per motivi familiari e personali (Art. 67 – 18 ore annue);
- Riposi connessi alla Banca delle ore;
- Riposi compensativi per prestazioni di lavoro straordinario.
Lì, 14/01/2026
Il Presidente di ANAA Scuole Diego Milan